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AVVOCATI - GRATUITO PATROCINIO

Ultima modifica 28 giugno 2023

AVVOCATI – GRATUITO PATROCINIO

INDICE:

  1. INFORMAZIONI
  2. A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO
  3. ESCLUSIONE DEL PATROCINIO IN AMBITO CIVILE
  4. CASI PARTICOLARI
  5. COME E DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA
  6. COSA AVVIENE DOPO AVER DEPOSITATO LA DOMANDA
  7. COME FARE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE

 

  1. INFORMAZIONI

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

  1. A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO

Per usufruire di tale servizio, la persona richiedente dev’essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente. In questa circostanza, però, il limite di reddito sopra indicato è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.

Il nostro ordinamento giuridico concede il beneficio del gratuito patrocinio ai seguenti soggetti:

  • cittadini italiani;
  • stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito é condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese previste dal gratuito patrocinio sono solo quelli dovuti al difensore del beneficiario dello stesso.

  1. ESCLUSIONE DAL PATROCINIO IN AMBITO CIVILE

Il beneficio non è ammesso:

  • nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti)
  • per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del Codice Penale, n. 291-quater del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, n. 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo n. 80, e n. 74 comma 1, del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
  • nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto Articolo n. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).
  1. CASI PARTICOLARI

In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:

  • la persona offesa dai reati di cui agli articoli n. 572, n. 583-bis, n. 609-bis, n. 609-quater, n. 609-octies e n. 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli Articoli n. 600, n. 600-bis, n. 600-ter, n. 600-quinquies, n. 601, n. 602, n. 609-quinquies e n. 609-undecies del Codice Penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge.
  • il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
  • i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
  1. COME E DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA

Come si presenta la domanda:

I moduli per le domande sono disponibili presso le Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o all’interno della seguente pagina web. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

Dove si presenta la domanda:

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso le Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

 

Istruzioni e modulo di richiesta del patrocinio a spese dello Stato (Allegato 10)

Avvertenze ed istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta del patrocinio (Allegato 11)

Elenco nominativi avvocati disponibili (Allegato 12)

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA:

Sito web: https://ordineavvocati.vicenza.it/

 

SEDE E SEGRETERIA DI PALAZZO GUALDO (VICENZA)

Indirizzo: Piazzola Gualdi 7 – 36100 – Vicenza

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 11:00

il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00

Recapito telefonico: 0444 326317

Fax:  0444 327865

E-mail: consiglio@ordineavvocati.vicenza.it

E-mail PEC: ordine@ordineavvocativicenza.it

 

SEGRETERIA PRESSO IL TRIBUNALE

Indirizzo: Via Ettore Gallo 24 – 36100 – Vicenza

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00

Recapito telefonico: 0444 546496

 

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
  • se trattasi di causa già pendente;
  • la data della prossima udienza;
  • generalità e residenza della controparte;
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

 

  1. COSA AVVIENE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, dopo aver depositato la domanda:

  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti: - accoglimento della domanda; - non ammissibilità della domanda; - rigetto della domanda
  • trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.
  1. COME FARE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE

L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Elenco nominativi avvocati Vicenza: (Allegato 14)